Data di Pubblicazione:
2007
Abstract:
Da tempo si assiste ad una sempre maggiore attenzione da parte del legislatore, comunitario e nazionale, alla fase di formazione del contratto con conseguente interesse della dottrina e della giurisprudenza. Lo studio della materia in un'ottica di protezione del contraente “debole” ha comportato significativi approfondimenti in tema di responsabilità contrattuale, di vizi del consenso, di rapporto tra regole di comportamento e regole di validità e di giustizia contrattuale.
La normativa sul franchising rappresenta uno degli esempi più lampanti di questa crescente attenzione del legislatore, anche se, occorre precisare che se, per un verso, si assiste alla formalizzazione delle regole d'informazione, per altro verso non sono stati apprestati adeguati rimedi o sanzioni applicabili nel caso di violazione dei doveri precontrattuali di comportamento e di informazione. Si rivela quindi indispensabile operare una disamina della normativa anche al fine di valutare se ed in che termini le disposizioni in tema di formazione del contratto di franchising impongano, tra l'altro, un nuovo approccio alla disciplina della conclusione del contratto e dello svolgimento del regolamento, sia nell'ottica del codice che in quella propria del contratto di franchising. È ormai dato acquisito che la trasparenza e l'informazione precontrattuale assumono un particolare rilievo anche nel rapporto tra imprenditori e nell'ambito dell'esplicazione della stessa attività d'impresa ove ricorra una situazione di possibile asimmetria informativa a danno di taluno, pur tuttavia non si può trascurare di sottolineare che la pienezza ed effettività della tutela del soggetto più debole del rapporto non sia riducibile solo al profilo dell'informazione:
Il problema più evidente è rappresentato dalla disparità di potere negoziale tra affiliante ed affiliato
e l'eliminazione delle asimmetrie informative costituisce il primo passo per il superamento di situazioni di squilibrio di potere contrattuale tra contraenti. Una conoscenza adeguata di determinate notizie in ordine ai requisiti soggettivi dall'affiliante, alle modalità di svolgimento della sua attività, alla consistenza ed efficienza delle rete dallo stesso predisposta possano consentire all'affiliato una valutazione ponderata e consapevole dei vantaggi e degli svantaggi della sua intrapresa.
Ruolo centrale in questo contesto svolge la consegna trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale all'affiliato di una copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato da una serie di allegati parimenti significativi sotto il profilo dell'informazione precontrattuale.
La previsione ha da subito suscitato polemica e contrasti in dottrina, atteso il rigore della medesima per come traspare ad un approccio anche meramente letterale. Diversi autori hanno suggerito quindi un'interpretazione riduttiva e, sotto certi aspetti, fortemente correttiva cercando di attenuarne il forte impatto nei confronti dell'affiliante. Altri, in parziale anche se non significativa attenuazione del suddetto orientamento pro affiliante, hanno sostenuto che l'obbligo della consegna riguarderebbe il contratto-tipo contenente non solo le condizioni generali di contratto, ma pure l'indicazione anche se non la completa determinazione di quelle clausole affidate al futuro negoziato delle parti.
Si pone in realtà il dubbio che la normativa sembra presupporre la stipulazione di un contratto per adesione, tenuto conto del fatto che insuperabile appare lo squilibrio "a monte" tra chi ha da tempo organizzato la sua attività imprenditoriale e predisposto una rete di distribuzione di un prodotto, la cui formula commerciale è allo stesso ben nota per averla concepita, e chi, invece, aspira ad accedere
La normativa sul franchising rappresenta uno degli esempi più lampanti di questa crescente attenzione del legislatore, anche se, occorre precisare che se, per un verso, si assiste alla formalizzazione delle regole d'informazione, per altro verso non sono stati apprestati adeguati rimedi o sanzioni applicabili nel caso di violazione dei doveri precontrattuali di comportamento e di informazione. Si rivela quindi indispensabile operare una disamina della normativa anche al fine di valutare se ed in che termini le disposizioni in tema di formazione del contratto di franchising impongano, tra l'altro, un nuovo approccio alla disciplina della conclusione del contratto e dello svolgimento del regolamento, sia nell'ottica del codice che in quella propria del contratto di franchising. È ormai dato acquisito che la trasparenza e l'informazione precontrattuale assumono un particolare rilievo anche nel rapporto tra imprenditori e nell'ambito dell'esplicazione della stessa attività d'impresa ove ricorra una situazione di possibile asimmetria informativa a danno di taluno, pur tuttavia non si può trascurare di sottolineare che la pienezza ed effettività della tutela del soggetto più debole del rapporto non sia riducibile solo al profilo dell'informazione:
Il problema più evidente è rappresentato dalla disparità di potere negoziale tra affiliante ed affiliato
e l'eliminazione delle asimmetrie informative costituisce il primo passo per il superamento di situazioni di squilibrio di potere contrattuale tra contraenti. Una conoscenza adeguata di determinate notizie in ordine ai requisiti soggettivi dall'affiliante, alle modalità di svolgimento della sua attività, alla consistenza ed efficienza delle rete dallo stesso predisposta possano consentire all'affiliato una valutazione ponderata e consapevole dei vantaggi e degli svantaggi della sua intrapresa.
Ruolo centrale in questo contesto svolge la consegna trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale all'affiliato di una copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato da una serie di allegati parimenti significativi sotto il profilo dell'informazione precontrattuale.
La previsione ha da subito suscitato polemica e contrasti in dottrina, atteso il rigore della medesima per come traspare ad un approccio anche meramente letterale. Diversi autori hanno suggerito quindi un'interpretazione riduttiva e, sotto certi aspetti, fortemente correttiva cercando di attenuarne il forte impatto nei confronti dell'affiliante. Altri, in parziale anche se non significativa attenuazione del suddetto orientamento pro affiliante, hanno sostenuto che l'obbligo della consegna riguarderebbe il contratto-tipo contenente non solo le condizioni generali di contratto, ma pure l'indicazione anche se non la completa determinazione di quelle clausole affidate al futuro negoziato delle parti.
Si pone in realtà il dubbio che la normativa sembra presupporre la stipulazione di un contratto per adesione, tenuto conto del fatto che insuperabile appare lo squilibrio "a monte" tra chi ha da tempo organizzato la sua attività imprenditoriale e predisposto una rete di distribuzione di un prodotto, la cui formula commerciale è allo stesso ben nota per averla concepita, e chi, invece, aspira ad accedere
Tipologia CRIS:
14.b.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Elenco autori:
Parrinello, Concetta
Link alla scheda completa:
Titolo del libro:
Autonomia privata e strumenti di controllo nel sistema dei contratti