Data di Pubblicazione:
2023
Abstract:
Le Sezioni Unite prendono posizione sulla controversa questione dell’applicazione alla persona giuridica della sospensione del procedimento con messa alla prova, concludendo nel senso della incompatibilità tra la disciplina dettata dall’art. 168 bis c.p. e il sistema delineato dal d.lgs. 231/01. Ciò in ragione della natura sanzionatoria penale della messa alla prova e della conseguente impossibilità di applicazione analogica, vieppiù nel cotesto di una responsabilità – quella dell’ente – ascrivibile ad un tertium genus distinto da quella penale e da quella amministrativa.
In realtà, a giustificare la soluzione contraria sono soprattutto le difficoltà di adattamento di una disciplina chiaramente concepita in chiave antropocentrica e i cui contenuti – alcuni dei quali, in effetti, di carattere “afflittivo” non possono essere modellati sulla base delle caratteristiche della persona giuridica in assenza di un intervento del legislatore.
A rendere non solo non solo possibile, ma anche auspicabile, una siffatta implementazione dell’istituto nel sistema della responsabilità da reato della persona giuridica è la ratio special-preventiva che accomuna quest’ultimo alla messa alla prova.
Tipologia CRIS:
14.a.1 Articolo su rivista
Keywords:
Punibilità - Persona giuridica - Messa alla prova - Autonomia - Rieducazione
Elenco autori:
La Rosa, Emanuele
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