Data di Pubblicazione:
2022
Abstract:
L’ordinanza in esame si pronuncia in tema di rapporto tra giudizi di cassazione e revocazione, giungendo nel caso di specie alla conclusione che, nell’ipotesi di revocazione della sentenza di appello in senso favorevole al contribuente -ricorrente anche in cassazione con contemporanea pendenza dei due giudizi -il ricorso in cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo cessata la materiadel contendere nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, trattandosi di un caso di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, la Corte dichiara le spese del giudizio di legittimità interamente compensate tra le parti, nonché non dovuto dal ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”.
Tipologia CRIS:
14.a.5 Nota a sentenza
Keywords:
giudizio di cassazione, giudizio di revocazione, rapporto di concorrenza, sospensione “condizionata"
Elenco autori:
Vignarelli, Colli
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