La donazione ad esecuzione indiretta: le Sezioni Unite e la distinzione tra donazione e liberalità non donativa
Articolo
Data di Pubblicazione:
2018
Abstract:
Le Sezioni Unite escludono che il trasferimento di strumenti finanziari eseguiti a mezzo banca (c.d.
bancogiro) integri una donazione indiretta, come tale sottratta all’onere della forma solenne. L’operazione
in oggetto, dopo una attenta disamina del repertorio giurisprudenziale in tema, viene
qualificata dalla Suprema Corte come una “donazione tipica ad esecuzione indiretta” e, come tale,
richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico. Il rigido formalismo cui sono assoggettate le
liberalità donative, però, non deve sottrarre l’interprete dall’indagine sulla causa dell’attribuzione
patrimoniale al fine di verificare se sia effettivamente sorretta dall’animus donandi ed evitare che la
mancanza di corrispettivo conduca, sempre e comunque, alla qualificazione in termini di liberalità.
Tipologia CRIS:
14.a.5 Nota a sentenza
Elenco autori:
Bilardo, Vera
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