Data di Pubblicazione:
2021
Abstract:
L'atto illecito, consistente nell'omicidio del coniuge, dà luogo a danni non materiali, consistenti nella perdita del rapporto parentale, in quanto viola il diritto all'intangibilità della sfera dell'affetto reciproco e della solidarietà reciproca che caratterizza la vita familiare. Il rapporto di consanguineo non è tuttavia sufficiente da solo a integrare il danno che può essere risarcito, gravando i parenti dall'onere di dimostrare in pratica l'esistenza di costanti rapporti di affetto reciproco e solidarietà con il familiare deceduto. La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è pagata sulla base di una valutazione equa che tiene conto dell'intensità del legame familiare, della situazione di convivenza e di qualsiasi altra circostanza importante come le dimensioni della famiglia, gli stili di vita, l'età della vittima.
Tipologia CRIS:
14.a.1 Articolo su rivista
Keywords:
Danno da perdita del rapporto parentale . Risarcimento del danno. Onere probatorio Liquidazione del danno.
Elenco autori:
Cocuccio, Mariafrancesca
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