Data di Pubblicazione:
2019
Abstract:
È corretto affermare che il “saluto fascista” costituisca una manifestazione gestuale che rimanda all’ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza sanzionati dall’art. 2 d.l. n. 122 del 1993, che è reato di pericolo astratto. Non è quindi necessario che le predette manifestazioni siano contraddistinte da violenza: è semmai rilevante l’analisi ex ante del contesto ambientale in cui il fatto si verifica. Proprio il luogo istituzionale in cui il “saluto” è stato enfaticamente compiuto esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. o l’applicabilità dell’attenuante della provocazione: la legittima protesta politica di un consigliere comunale non può certo essere assimilata al “fatto ingiusto altrui” atto a causare uno “stato d’ira” che sfoci in un gesto di palese spregio dei valori democratici.
Tipologia CRIS:
14.a.1 Articolo su rivista
Keywords:
Saluto fascista – rilevanza penale – inapplicabilità dell’art. 131- bis c.p. – inapplicabilità dell’art. 62, n. 2, c.p.
Elenco autori:
Risicato, Lucia
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