Data di Pubblicazione:
2018
Abstract:
Dopo la caduta del regime comunista, la situazione è cambiata radicalmente in Romania: è stato superato il sistema del “socialismo reale” in economia, basato sulla proprietà collettiva, che vietava quasi tutte le forme della proprietà privata, trasformandolo in una economia di libero mercato. La riforma del sistema economico ha “ritoccato” anche l’organizzazione del lavoro e i rapporti lavorativi. Il rapporto di lavoro ha perso la sua “stabilità”.
Allo stato attuale il modello del contratto di lavoro è previsto dalla legislazione in vigore anche se il datore di lavoro può adattare il contratto in funzione della particolare situazione lavorativa. Dal punto di vista oggettivo, il Codice del Lavoro romeno regola la totalità dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, il modo con cui si controlla l’applicazione della normativa sul lavoro, nonché la giurisdizione del lavoro; mentre, dal punto di vista soggettivo, prende in esame la prestazione lavorativa da chiunque svolta in Romania (sia cittadini romeni, che stranieri, che apolidi), oltre che, entro una certa misura, quella svolta all’estero da romeni. I diritti previsti nel Contratto collettivo nazionale sono da considerarsi quali "diritti minimi" per la successiva "negoziazione" dei contratti collettivi aziendali (obbligatori per le società con più di 20 dipendenti). Nei casi in cui non vengano sottoscritti contratti collettivi di settore, viene utilizzato quale riferimento il Contratto unico nazionale. Nei confronti dell’ordinamento del lavoro rumeno, certamente meno protettivo di quello dei partners dell’Unione appartenenti all’area dei paesi un tempo dell’Europa Occidentale, e del basso costo del lavoro praticato in Romania, non sono mancate accuse di dumping sociale, che, com’è noto, favorisce la delocalizzazione.
Allo stato attuale il modello del contratto di lavoro è previsto dalla legislazione in vigore anche se il datore di lavoro può adattare il contratto in funzione della particolare situazione lavorativa. Dal punto di vista oggettivo, il Codice del Lavoro romeno regola la totalità dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, il modo con cui si controlla l’applicazione della normativa sul lavoro, nonché la giurisdizione del lavoro; mentre, dal punto di vista soggettivo, prende in esame la prestazione lavorativa da chiunque svolta in Romania (sia cittadini romeni, che stranieri, che apolidi), oltre che, entro una certa misura, quella svolta all’estero da romeni. I diritti previsti nel Contratto collettivo nazionale sono da considerarsi quali "diritti minimi" per la successiva "negoziazione" dei contratti collettivi aziendali (obbligatori per le società con più di 20 dipendenti). Nei casi in cui non vengano sottoscritti contratti collettivi di settore, viene utilizzato quale riferimento il Contratto unico nazionale. Nei confronti dell’ordinamento del lavoro rumeno, certamente meno protettivo di quello dei partners dell’Unione appartenenti all’area dei paesi un tempo dell’Europa Occidentale, e del basso costo del lavoro praticato in Romania, non sono mancate accuse di dumping sociale, che, com’è noto, favorisce la delocalizzazione.
Tipologia CRIS:
14.a.1 Articolo su rivista
Keywords:
Diritto del lavoro; contrattazione collettiva; Romania
Elenco autori:
Ballistreri, Gandolfo Maurizio
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