Data di Pubblicazione:
2013
Abstract:
In linea con la Cassazione l’autrice sviluppa la tesi che l’operatore turistico (organizzatore o venditore) è responsabile del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sebbene dovute da soggetti diversi dal tour operator, salvo il diritto di rivalsa.
Sia il venditore che l’organizzatore di viaggi turistici « tutto compreso » rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano
avvalsi, non a titolo di colpa in eligendo o in vigilando, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore (in virtù di tale principio, la
Suprema Corte ha cassato la decisone di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del tour operator per i danni patiti da un viaggiatore durante un trasferimento in taxi, offerto dall’organizzatore di viaggio, dall’aeroporto all’albergo)
Tipologia CRIS:
14.a.5 Nota a sentenza
Elenco autori:
Cocuccio, Mariafrancesca
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