Promessa di matrimonio: ammesso il "ripensamento" e non sono risarcibili i danni morali
Academic Article
Publication Date:
2013
abstract:
Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all’art. 81 c. c., consistente nell’obbligazione di rimborsare l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 c.c., e, ancor meno, all’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale.
Con la sentenza annotata la Corte ha affermato che la rottura della promessa di matrimonio, se è fatta senza “giusto motivo” dopo le pubblicazioni, non può essere considerato comportamento lecito perché con essa si viene meno alla parola data e si lede l’affidamento creato nell’altro partner.
La stessa ha confermato l’orientamento secondo il quale la volontà di contrarre matrimonio è libera e fino all’ultimo istante è ritrattabile. Il c. d. “ripensamento” è, quindi, espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio e giammai potrà integrare condotta antigiuridica e suscettibile, come tale, di generare un danno morale risarcibile.
Iris type:
14.a.5 Nota a sentenza
List of contributors:
Cocuccio, Mariafrancesca
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