FURTO DI AUTOVETTURA E RESPONSABILITà DELL'ALBERGATORE IN FORZA DI UN CONTRATTO DI DEPOSITO
Articolo
Data di Pubblicazione:
2010
Abstract:
Nel contratto di deposito, soggetto attivo dell’obbligazione di restituzione è il depositante, non potendo il depositario esigere la prova della proprietà della cosa depositata; egli, pertanto, è anche soggetto attivo dell’obbligazione sostitutiva di restituzione dell’equivalente pecuniario della cosa depositata, che grava sul depositario in caso di perdita a lui imputabile, non potendo il depositario esimersi dall’adempiere eccependo la mancanza del titolo di proprietà in capo al depositante.
Nell’ipotesi in cui il cliente consegni le chiavi di un autoveicolo al vetturiere dell’albergo dove alloggia, con tale atto, che integra l’affidamento del veicolo e non la presa in consegna delle chiavi e dell’autoveicolo a titolo di cortesia, si perfeziona un ordinario contratto di deposito, dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto, ed al quale non si applica la disciplina del deposito alberghiero, per effetto dell’esclusione dei veicoli di cui all’art.1785 quinques c. c.
Tipologia CRIS:
14.a.5 Nota a sentenza
Elenco autori:
Cocuccio, Mariafrancesca
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