Data di Pubblicazione:
2013
Abstract:
Per valutare le dichiarazioni del testimone il giudice può disporre ai sensi dell'art. 196, comma 2, c.p.p., accertamenti sull'idoneità mentale sia pur "con i mezzi consentiti dalla legge" e dunque nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 220, comma 2, c.p.p.. La sentenza della Suprema Corte sembra invece escludere la sussistenza di tali limiti nel caso del teste minorenne, poiché ritiene "proficuo" il ricorso all'indagine peritale anche in assenza di patologie mentali.
Tipologia CRIS:
14.a.1 Articolo su rivista
Keywords:
Accertamenti; Psicologia; Indagine; Divieto
Elenco autori:
Rizzo, Corrado
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