Data di Pubblicazione:
2025
Abstract:
L’art. 5 D.Lgs. 5 agosto 2024 ha riformulato nell’art. 38, i commi 4 e seguenti,
D.P.R. n. 600/1973, che oltre a confermare le regole preesistenti sulla modalità
dell’accertamento sintetico - ovvero che il reddito complessivo accertabile si discosti
per almeno un quinto rispetto a quello dichiarato dal contribuente - ha introdotto un
nuovo requisito, segnatamente, che lo stesso reddito ecceda di almeno dieci volte
l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, destando inevitabilmente non
poche perplessità e criticità. La norma, tuttavia, interviene in tema di onere della
prova ampliando e precisando le possibili prove contrarie, da tempo indicate dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, senza però specificare come debba essere
comprovata la spesa da parte del contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, che oltre a confermare le regole preesistenti sulla modalità
dell’accertamento sintetico - ovvero che il reddito complessivo accertabile si discosti
per almeno un quinto rispetto a quello dichiarato dal contribuente - ha introdotto un
nuovo requisito, segnatamente, che lo stesso reddito ecceda di almeno dieci volte
l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, destando inevitabilmente non
poche perplessità e criticità. La norma, tuttavia, interviene in tema di onere della
prova ampliando e precisando le possibili prove contrarie, da tempo indicate dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, senza però specificare come debba essere
comprovata la spesa da parte del contribuente.
Tipologia CRIS:
14.a.1 Articolo su rivista
Keywords:
accertamento sintetico, reddito accertabile, nuovi parametri, prova
contraria
Elenco autori:
De Marco, Santa
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