Data di Pubblicazione:
2020
Abstract:
La c.d. retroattività reale dell’azione di riduzione consente al legittimario di ottenere la restituzione del
bene oggetto della donazione lesiva della legittima anche nei confronti dell’avente causa dal donatario. La
provenienza donativa, pertanto, rappresenta una qualità fondamentale del bene poiché incide sulla
sicurezza e sulla stabilità del trasferimento. La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte
riguarda l’ipotesi in cui, in sede di conclusione di un preliminare di vendita, il promittente venditore abbia
taciuto alla controparte tale provenienza. I giudici di legittimità, da un lato, confermano un orientamento
ormai consolidato: il promissario acquirente non può rifiutarsi di stipulare il definitivo invocando il rimedio
previsto dall’art. 1481 c.c. poiché la provenienza donativa del bene, di per sé, non integra gli estremi del
pericolo concreto ed attuale di rivendica richiesto dalla norma; dall’altro lato, però, e per la prima volta,
ammettono che il rifiuto del promissario acquirente alla stipula del definitivo possa fondarsi sul rimedio
generale previsto dall’art. 1460 c.c., qualora ne ricorrono i presupposti.
Tipologia CRIS:
14.a.5 Nota a sentenza
Elenco autori:
Bilardo, Vera
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