Data di Pubblicazione:
2020
Abstract:
Questo articolo sviluppa una comunicazione programmata nel Convegno internazionale "Controllo e gestione dei flussi migratori nell'Europa del Sud. Studio comparato dell'esperienza spagnola ed italiana",24-25 maggio 2019 (Dipartimento Scienze politiche e giuridiche, Università degli studi di Messina). Si propone, anche in prospettiva de iure condendo, l'obiettivo di valorizzare alcuni aspetti di rilevanza sostanziale, considerati come fattori fondamentali nella costruzione di un sistema amministrativo di accoglienza che vada oltre lo schema formale della dicotomia regolarizzazione/espulsione, di particolare evidenza in Paesi di prima accoglienza del flusso migratorio (Italia, Francia, Spagna) e che si concentri sulla verifica di quegli elementi favorevoli all'integrazione e, conseguentemente, alla regolamentazione di una fondamentale componente di gestione del flusso migratorio.
Punto di partenza è la riflessione sull'insufficienza delle regole formali che oggi creano la distinzione, di giuridica rilevanza, tra il "migrante regolare", al quale sono riconosciuti i diritti dei cittadini, ed il "migrante irregolare", al quale è riservato il trattamento amministrativo di tipo espulsivo. L'errore di base di tale impostazione, pur ispirata all'ordine pubblico, è che il migrante non è considerato come persona, finchè egli non acquisisca, in qualche modo, una posizione "legale", con la conseguenza che il "migrante irregolare" è considerato una sorta di figura ectoplasmaica, nonostante egli entri in contatto, abbastanza presto, con l'amministrazione locale e, soprattutto, con la comunità locale.A prescindere dalla sua posizione formale e nel tempo (spesso lunghissimo) occorrente per la sua definizione legale, il migrante irregolare rimane in un contesto di possibile interazione con la popolazione ed il territorio locali, rispetto ai quali si creano svariate occasioni e modalità di rapporto sociale, da cui possono sorgere obblighi di solidarietà, non solo in capo agli ospitanti, ma anche in capo al nuovo arrivato. In tale prospettiva, il lavoro propone una riforma del quadro normativo vigente che tenga conto delle rilevate componenti sostanziali del fenomeno migratorio, anche al fine di costituire speciali commissioni, competenti a valutare il livello e grado di contributo apportato ed apportabile dal migrante per migliorare la qualità del livello di vita pubblica e sociale in ambito locale, che costituisca, allo stesso tempo, elemento di valutazione utile ai fini della sua regolarizzazione.
Punto di partenza è la riflessione sull'insufficienza delle regole formali che oggi creano la distinzione, di giuridica rilevanza, tra il "migrante regolare", al quale sono riconosciuti i diritti dei cittadini, ed il "migrante irregolare", al quale è riservato il trattamento amministrativo di tipo espulsivo. L'errore di base di tale impostazione, pur ispirata all'ordine pubblico, è che il migrante non è considerato come persona, finchè egli non acquisisca, in qualche modo, una posizione "legale", con la conseguenza che il "migrante irregolare" è considerato una sorta di figura ectoplasmaica, nonostante egli entri in contatto, abbastanza presto, con l'amministrazione locale e, soprattutto, con la comunità locale.A prescindere dalla sua posizione formale e nel tempo (spesso lunghissimo) occorrente per la sua definizione legale, il migrante irregolare rimane in un contesto di possibile interazione con la popolazione ed il territorio locali, rispetto ai quali si creano svariate occasioni e modalità di rapporto sociale, da cui possono sorgere obblighi di solidarietà, non solo in capo agli ospitanti, ma anche in capo al nuovo arrivato. In tale prospettiva, il lavoro propone una riforma del quadro normativo vigente che tenga conto delle rilevate componenti sostanziali del fenomeno migratorio, anche al fine di costituire speciali commissioni, competenti a valutare il livello e grado di contributo apportato ed apportabile dal migrante per migliorare la qualità del livello di vita pubblica e sociale in ambito locale, che costituisca, allo stesso tempo, elemento di valutazione utile ai fini della sua regolarizzazione.
Tipologia CRIS:
14.a.1 Articolo su rivista
Keywords:
migrante irregolare, territorio locale, interazione, solidarietà, insufficienza modello formale, ordine pubblico, proposta istituzione commissioni ad hoc
Elenco autori:
Siciliano, Francesco
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