E’ irrilevante la mancata considerazione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, Statuto
Articolo
Data di Pubblicazione:
2019
Abstract:
L’articolo, prendendo le mosse dalla sentenza 23 gennaio 2019, n. 1778, della Corte di cassazione, affronta la problematica della rilevanza della mancata esplicitazione, nella motivazione dell’atto impositivo, delle osservazioni che il contribuente può comunicare all’Ufficio finanziario a norma dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. In considerazione della rilevanza che ha assunto il principio del contraddittorio procedimentale, a livello di diritto comunitario e interno, si afferma la nullità (anche se non espressamente contemplata) dell’atto impositivo privo in motivazione della debita valutazione delle osservazioni del contribuente, determinandosi in tal caso una violazione, sia pur “indiretta”, dell’anzidetto principio.
Tipologia CRIS:
14.a.5 Nota a sentenza
Keywords:
Contraddittorio procedimentale, avviso di accertamento, osservazioni contribuente, motivazione
Elenco autori:
COLLI VIGNARELLI, Andrea
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