L’attuazione della Convenzione di Istanbul nell’ordinamento italiano: profili di rilevanza penale
Articolo
Data di Pubblicazione:
2019
Abstract:
La Convenzione di Istanbul apre la strada alla creazione di un quadro giuridico a livello paneuropeo per proteggere le donne da tutte le forme di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.
Il saggio si concentra su un confronto tra la Parte V (Diritto sostanziale) della Convenzione e lo stato dell'arte della legislazione penale italiana, alla luce delle innovazioni introdotte dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 e da successivi interventi legislativi. Se la Convenzione di Istanbul adotta una strategia di protezione integrata in cui l'intervento repressivo è solo uno dei tasselli (e probabilmente non il più significativo), il legislatore italiano ha accolto solo in parte questa indicazione metodologica: le norme attuative della Convenzione incidono sulla disciplina del sostanziale e il diritto processuale penale, mentre le misure preventive o il sostegno alle vittime sono solo abbozzate.
Nella parte finale si valuta l'opportunità politica criminale di introdurre nuove norme incriminatrici per la lotta alla violenza di genere e si esprime un giudizio critico sulla scelta di continuare a seguire la strada dell'inasprimento delle sanzioni, affidando alla pena il compito di governare fenomeni - come quelli qui esaminati - che hanno radici principalmente culturali (o meglio sottoculturali).
L'auspicio è evitare i rischi della pan-penalizzazione e affidarsi a un modello integrato di tutela, in cui il momento della repressione (certamente inevitabile) è preceduto e affiancato da quello della prevenzione.
Il saggio si concentra su un confronto tra la Parte V (Diritto sostanziale) della Convenzione e lo stato dell'arte della legislazione penale italiana, alla luce delle innovazioni introdotte dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 e da successivi interventi legislativi. Se la Convenzione di Istanbul adotta una strategia di protezione integrata in cui l'intervento repressivo è solo uno dei tasselli (e probabilmente non il più significativo), il legislatore italiano ha accolto solo in parte questa indicazione metodologica: le norme attuative della Convenzione incidono sulla disciplina del sostanziale e il diritto processuale penale, mentre le misure preventive o il sostegno alle vittime sono solo abbozzate.
Nella parte finale si valuta l'opportunità politica criminale di introdurre nuove norme incriminatrici per la lotta alla violenza di genere e si esprime un giudizio critico sulla scelta di continuare a seguire la strada dell'inasprimento delle sanzioni, affidando alla pena il compito di governare fenomeni - come quelli qui esaminati - che hanno radici principalmente culturali (o meglio sottoculturali).
L'auspicio è evitare i rischi della pan-penalizzazione e affidarsi a un modello integrato di tutela, in cui il momento della repressione (certamente inevitabile) è preceduto e affiancato da quello della prevenzione.
Tipologia CRIS:
14.a.1 Articolo su rivista
Keywords:
VIOLENZA DI GENERE, DIRITTO PENALE, REATI CULTURALI, FEMMINICIDIO
Elenco autori:
Vitarelli, T.; La Rosa, E.
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