Data di Pubblicazione:
2018
Abstract:
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto, sorto in seno alla Quarta Sezione penale, su significato e portata sistematica dell’art. 590 sexies c.p., introdotto dalla l. n. 24/2017, anche ai fini dell’individuazione della norma più favorevole ex art. 2, comma 4., c.p.: l’avvicendamento tra l’art. 3, comma 1, l. 189/2012 e l’art. 590 sexies c.p. limita l’operatività della nuova norma di favore ai soli casi di imperizia, omettendo ogni riferimento al grado della colpa del sanitario. Proprio tale indicazione ermeneutica può tuttavia ritenersi perdurante in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico e alla disposizione di cui all’art. 2236 c.c. La nuova legge troverà quindi applicazione solo in caso di imperizia lieve: diversamente, dovremmo desumere l’incompatibilità irrimediabile tra il novum normativo e l’art. 3 Cost.
Tipologia CRIS:
14.a.1 Articolo su rivista
Keywords:
Responsabilità penale del personale sanitario – Successione di leggi penali – Perdurante rilevanza scusante della sola imperizia “lieve” - Individuazione della legge più favorevole.
Elenco autori:
Risicato, Lucia
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