Il rimborso delle spese della fase del reclamo nell'ipotesi di accoglimento delle richieste del contribuente
Articolo
Data di Pubblicazione:
2016
Abstract:
La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, nonostante la mancanza di una
espressa previsione normativa contenuta negli artt. 15 e 17-bis, D.lgs. n. 546/1992, riconosce
l’interesse del contribuente alla costituzione in giudizio per ottenere il rimborso degli
oneri sostenuti nella fase del reclamo, che si è conclusa con l’accoglimento dell’istanza.
Dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell’annullamento del
provvedimento impositivo impugnato, i giudici hanno condannato l’Agenzia delle Entrate
al pagamento delle spese per la difesa tecnica, inclusa la maggiorazione del 50% prevista
dall’art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. 546/1992.
espressa previsione normativa contenuta negli artt. 15 e 17-bis, D.lgs. n. 546/1992, riconosce
l’interesse del contribuente alla costituzione in giudizio per ottenere il rimborso degli
oneri sostenuti nella fase del reclamo, che si è conclusa con l’accoglimento dell’istanza.
Dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell’annullamento del
provvedimento impositivo impugnato, i giudici hanno condannato l’Agenzia delle Entrate
al pagamento delle spese per la difesa tecnica, inclusa la maggiorazione del 50% prevista
dall’art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. 546/1992.
Tipologia CRIS:
14.a.5 Nota a sentenza
Keywords:
Rimborso spese, reclamo, accoglimento
Elenco autori:
Martella, Melo
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