Cognizione sulla potestas judicandi degli arbitri nelle fasi di impugnazione del lodo arbitrale
Articolo
Data di Pubblicazione:
2016
Abstract:
Con la pronuncia in esame, che ha posto fine ad una famosa controversia, si è in particolare affermato che l’ambito della cognizione
della Corte di legittimità in relazione all’interpretazione della convenzione di arbitrato si estende all’apprezzamento diretto del ‘‘fatto
processuale’’, in quanto, sul presupposto della natura giurisdizionale dell’arbitrato (riconosciuta con l’overruling di Cass., Sez. un., n.
24153/2013), il difetto di potestas judicandi degli arbitri rituali (italiani) integra una questione di competenza e non di merito. Questa
decisione offre quindi lo spunto per rimeditare, ancora una volta, sul classico dilemma della contrattualità o giurisdizionalità del
fenomeno arbitrale. L’autore evidenzia che molti dei problemi interpretativi posti dalla disciplina arbitrale, fra cui quello dei poteri della
Corte di appello e della Corte di cassazione in merito alla ricostruzione della comune volontà delle parti di compromettere la
controversia, potrebbero in realtà essere risolti senza la necessità di invocare la ‘‘natura dell’arbitrato’’, il cui richiamo è in sostanza
utilizzato dagli interpreti come ‘‘argomento’’ per giustificare le soluzioni accolte. Nel caso di specie, quale che sia l’inquadramento
concettuale prescelto, è infatti indubbio che la convenzione di arbitrato costituisca un ‘‘contratto ad effetti processuali’’ e che
l’erronea valutazione da parte degli arbitri della sua portata oggettiva determini in ogni caso un ‘‘vizio del procedere’’ tale da
determinare, per espressa previsione di legge, la nullità del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829, 1º comma, n. 4, c.p.c.
Tipologia CRIS:
14.a.5 Nota a sentenza
Elenco autori:
Gradi, Marco
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