Data di Pubblicazione:
2021
Abstract:
In caso di recesso legittimamente esercitato dall’utilizzatore, i canoni di
leasing sono dovuti solo fino alla data di tale recesso e non anche fino alla naturale
scadenza del contratto. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’utilizzatore di riconsegna dell’imbarcazione, qualora il concedente ometta di rispondere alle comunicazioni dell’utilizzatore con le quali si chiedono indicazioni circa tempo e luogo della riconsegna, deve ritenersi, in conformità all’art. 1220 cod. civ., che sia sufficiente
un’offerta non formale.
leasing sono dovuti solo fino alla data di tale recesso e non anche fino alla naturale
scadenza del contratto. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’utilizzatore di riconsegna dell’imbarcazione, qualora il concedente ometta di rispondere alle comunicazioni dell’utilizzatore con le quali si chiedono indicazioni circa tempo e luogo della riconsegna, deve ritenersi, in conformità all’art. 1220 cod. civ., che sia sufficiente
un’offerta non formale.
Tipologia CRIS:
14.a.5 Nota a sentenza
Keywords:
leasing nautico
Elenco autori:
Previti, Mariagiulia
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